Responsabilità del socio – amministratore dopo la cancellazione di una s.r.l. dal Registro delle Imprese

Avv. Gea Todini e Avv. Carlo Marchesini

Anche dopo la liquidazione di una s.r.l. il socio può essere chiamato a rispondere dei debiti societari, nella misura in cui abbia ricevuto delle somme a seguito della liquidazione.

Infatti, ai sensi dell’art. 2495, III comma, c.c. “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.

L’estinzione della società determina un fenomeno successorio in relazione agli utili eventualmente ripartiti in seguito alla liquidazione; i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

Al contempo, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 20840 depositata il 18 luglio 2023 ha tuttavia chiarito che in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l’interesse dei creditori sociali ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall’utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (quali ad esempio, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci”.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima l’azione esperita da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti degli ex soci di una società a responsabilità limitata estinta che non avevano percepito utili in sede di liquidazione dell’ente. Ciò in quanto l’amministrazione finanziaria aveva accertato, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, la distribuzione di utili extrabilancio tra i soci attraverso gli strumenti accertativi consueti (es. ricostruzione induttiva).

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la possibilità di sopravvenienze attive o l’esistenza di diritti non contemplati nel bilancio finale giustificano l’interesse dei creditori sociali a procurarsi un titolo che accerti ciò, in considerazione della natura dinamica dello stesso interesse (v. Cass. n. 10337/2021; n. 10678/2022 citata; n. 26758/2022).

La pronuncia in esame, per esempio, ha ritenuto sussistenti sufficienti elementi indiziari a dimostrare che il prezzo dichiarato nell’atto di compravendita dei beni sociali fosse inferiore a quello effettivamente versato. Quindi ha valorizzato: il comportamento antieconomico della società, lo scostamento dal valore normale del prezzo di vendita degli immobili, la differenza tra tale prezzo e quello di immobili similari, risultante da preliminari di compravendita, perizie di stima e corrispondenza con istituti bancari.

E’ stata pertanto ritenuta applicabile al caso in esame la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili della società.

Secondo l’indirizzo prevalente di questa Corte, l’utile partecipazione alla distribuzione dell’attivo liquidato non costituisce presupposto costitutivo della successione del socio: la tesi, affacciatasi in alcune pronunce successive alle pronunce del 2013 nn. 6070 e 6071 delle Sezioni Unite (in particolare, Cass. n. 13259/2015; Cass. n. 23916/2016; Cass. n. 2444/2017; Cass. n. 15474/2017), si pone in realtà non in linea con l’insegnamento della Corte, come correttamente evidenziato, anzitutto, da Cass. n. 5988/2017 (ove si evidenzia un possibile inconsapevole contrasto, sul punto), nonché da Cass. n. 9094/2017, che sottolinea come il socio sia comunque destinato a subentrare nella posizione debitoria, e che addirittura la mancata utile partecipazione, ut supra, non consenta neanche di escludere a priori lo stesso interesse ad agire del creditore (si veda anche Cass. n. 20358/2015: il fenomeno successorio non può essere escluso in base al solo esame del bilancio di liquidazione; vedi anche Cass. n. 15035/2017; Cass. n. 9672/2018; Cass. n. 14446/2018; Cass. n. 897/2019; Cass. n. 12758/2020 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 619/2021, Cass.n.31904/2021, Cass. n.10337/2021 e Cass. n.10678/2022).

Significativamente, le stesse Sezioni Unite n.6071/2013, prima citate, hanno affermato che “(…) quando il debitore è un ente collettivo, non v’è ragione per ritenere che la sua estinzione (…) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell’attivo loro distribuito all’esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D’altro canto, alla tesi – pure in sé certamente plausibile – che limita il descritto meccanismo successorio all’ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l’azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (…), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione (..), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s’è fatto cenno. Il successore che risponde solo intra víres dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo”.

Pertanto, nel caso di specie, in cui si controverte della distribuzione degli utili extrabilancio della società a ristretta base, la statuizione del giudice di appello risulta condivisibile, in quanto l’amministrazione finanziaria può agire contro gli ex soci di una società estinta anche se non hanno percepito utili in sede di liquidazione dell’ente. Infatti, la possibilità di sopravvenienze attive o l’esistenza di diritti non contemplati nel bilancio finale giustificano l’interesse dell’agenzia delle entrate a procurarsi un titolo in considerazione della natura dinamica dello stesso interesse (v. Cass. n. 10337/2021; n.10678/2022 citata; n.26758/2022, che ha enunziato il principio che va ribadito, secondo cui “in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l’interesse dei creditori sociali (nella specie, l’Agenzia delle Entrate) ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall’utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (nella specie, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci”).

(Cass. ordinanza n. 20840 del 18 luglio 2023)

Quanto all’onere della prova, la Corte di Cassazione ha stabilito che spetta “al socio dimostrare la eventuale sussistenza di cause di esclusione o di limitazione della propria responsabilità”.

Tali statuizioni sono state confermate dall’ordinanza n. 26184 depositata il 7/10/2024, che ha richiamato l’indirizzo prevalente della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 6070 del 2013; in precedenza v. Cass. n. 7676 del 2012; Cass. n. 19453 del 2012).

I soci, pertanto, subentrano nei rapporti dell’ente per il fatto stesso della sua avvenuta estinzione, ferma ed impregiudicata la prerogativa del socio di provare di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione dell’ente (cfr anche Sez. Unite n. 28709/2020).

Quindi, in conclusione, dopo la liquidazione il socio risponde comunque illimitatamente rispetto all’utile percepito al momento dell’estinzione della società o rispetto all’utile rideterminato da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo accertativo. Oggetto di ulteriore verifica è se nella liquidazione della società si siano verificati questi eventi.