Avv. Carlo Marchesini
Cass. 29/3/2019, n. 8766 in www.ilforoitaliano.it
Nella sentenza in parola la Suprema Corte ribadisce alcuni principi fermissimi in tema di impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. A cominciare dalla non imputabilità al creditore della sopravvenienza impossibilitante. Il caso era quello di uno spettacolo lirico sospeso più volte, durante l’esecuzione a causa del maltempo; infine definitivamente interrotto dopo il primo atto. I motivi del ricorso della Fondazione artistica organizzatrice sono stati rigettati: per inammissibilità, in rito, per la mancata riproduzione e/o indicazione analitica di atti e documenti nel fascicolo di parte o d’ufficio, in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. (ex pluribus Cass., 18/4/2006, n. 8932), e per aver sollecitato una mera valutazione nel merito del raccolto probatorio in violazione dei limiti del giudizio di Cassazione (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932); per infondatezza, nel merito, dal momento che lo spettacolo era da considerarsi un unicum di portata artistica non scindibile. A fronte di questa ricostruzione, era fuori luogo ogni richiamo alla divisibilità della obbligazione e alla disciplina dell’adempimento parziale ex art. 1320 c.c.. La Fondazione, in ossequio al principio della soccombenza, è stata condannata alle spese legali.