Avv. Gea Todini
Corte Costituzionale 9 aprile 2019 n. 75.
Nella sentenza in commento la Corte Costituzionale si è espressa in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45 bis, comma 2, lettera b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazione, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevata dalla Corte di Appello di Milano, sezione prima civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Tale norma estende l’applicazione dell’art. 147 c.p.c. anche alle notificazioni eseguite con modalità telematica, stabilendo che “quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
Nella sentenza in esame la Consulta ha chiarito come il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 sia stato introdotto al fine di tutelare il destinatario della notifica stessa, “per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica”.
Tuttavia, secondo la Corte Costituzionale, la tutela del destinatario non può giustificare la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica per il mittente, facendo venir meno l’affidamento che il notificante ripone nel sistema telematico.
Il sistema delle notifiche telematiche immesso dal Legislatore nel processo, infatti, si caratterizza per la sua maggiore versatilità rispetto al sistema di notifica tradizionale, necessariamente legato agli orari di apertura degli uffici, e agli operatori del diritto deve essere consentito di sfruttarne tutte le potenzialità.
In tale ottica la Corte Costituzionale definisce “intrinsecamente irrazionale” l’art. 16 septies d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 nel momento in cui inibisce il pieno utilizzo del sistema tecnologico telematico, e stigmatizza il vulnus che la sopracitata norma reca all’esercizio del diritto di difesa, nella sua specifica declinazione di “fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio”.
A seguito di questa ricostruzione la Corte Costituzionale ha dichiarato l’art. 16 septies d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Quindi le notifiche in via telematica potranno essere utilmente effettuate anche dopo le ore 21, fino alle 23 e 59 del giorno di scadenza del termine, e per il notificante si perfezioneranno al momento di generazione della ricevuta di accettazione.