Le clausole ambigue nei contratti assicurativi. Il potere correttivo del Giudice.

Avv. Carlo Marchesini

Di fronte a clausole oscure o di contenuto eccessivamente ampio nei contratti assicurativi, è sempre chiamato in causa il potere interpretativo, correttivo e riequilibratore dell’interprete al fine di ritenere spettante la copertura assicurativa.

Infatti, come da insegnamento pacifico, di fronte a una clausola dal testo ambiguo il Giudice ha il potere di interpretare correttamente il suo contenuto alla luce della portata dei suoi potenziali effetti, alla luce dei vari elementi contrattuali e fattuali. Tutto ciò al fine di scoprire il lato “notturno”, cioè nascosto, della clausola esaminata. A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che “quando la delimitazione del rischio è di tale ampiezza da finire per escludere in toto il rischio assicurato, essa non può ritenersi valida, in quanto incide negativamente sulla causa stessa del contratto di assicurazione” (Cass. 8235/2010).

La dottrina maggioritaria sostiene che l’ambiguità testuale del patto contrattuale è il presupposto per svolgere la valutazione dello stesso in termini di vessatorietà o abusività. Attività invece preclusa di fronte a un testo chiaro e intellegibile. (Caristena G. 2012, in www.personedanno.it)

Sempre la Suprema Corte nomofilattica è venuta ad elaborare gli ulteriori criteri correttivi: -l’interpretazione delle singole clausole e dell’intero tessuto negoziale deve assicurare un costante equilibrio sinallagmatico, anche alla luce del generale dovere di buona fede (Cass. 30.4.2010, n. 10596, in www.cortedicassazione.it); – deve sussistere una necessaria corrispondenza tra premio e rischio assicurato (effettivamente esistente); – in casi dubbi, tale attività esegetica non può che essere svolta a favore di chi aderisce ad un contratto da altri predisposto e, quindi, contra stipulatorem (Cass. 4.7.2010, n. 8325, in www.cortedicassazione.it);