L’azione di ripetizione nei contratti di conto corrente. Decorrenza della prescrizione in caso di rimesse ripristinatorie o solutorie. Dalla allegazione alla prova; Ctu a carattere percipiente.

Avv. Carlo Marchesini

(Cass. S.U. 13/6/2019, n. 15895 in www.cortedicassazione.it)

Nelle azioni di ripetizione nei contratti di conto correnti bancari, la Suprema Corte nomofilattica effettua un significativo bilanciamento dell’onere allegativo tra Cliente e Banca.

Se fino ad oggi, quest’ultima era tenuta ad allegare analiticamente le rimesse avente carattere meramente ripristinatorio se intendeva formulare eccezione di prescrizione – altrimenti la stessa era da intendersi tamquam non esset-, con l’arresto in commento, la Banca può limitarsi ad allegare l’inerzia del Cliente e la volontà di avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 2946 c.c.

La questione ora si sposta tutta dal terreno della nullità dell’editio actionis a quello probatorio

Lo svolgimento di una Ctu a carattere percipiente chiarirà quali delle rimesse hanno carattere solutorio e quali ripristinatorio. Ciò ai fini dell’accoglimento delle rispettive domande delle parti processuali, comunque da considerarsi ammissibili.

Analizzati e superati i contrastanti orientamenti giurisprudenziali che si contendevano fin ad ora il campo (positivo, negativo, mediano), la posizione dell’Istituto di credito viene ad allinearsi con quella del cliente il quale non era mai stato onerato della prova negativa della mancata effettuazione di versamenti solutori; né a fini allegativi doveva analiticamente dar corto di questa circostanza.

A questo punto non dovrebbe essere più necessaria una CTP (il cui valore probatorio è minimale) al fine di non far dichiarare inammissibile o esplorativa una domanda giudiziale. La sentenza valorizza i principi costituzionali del Giusto Processo che deve tendere, per quanto possibile, ad una decisione di merito che accolga o respinga la domanda di giustizia della parte (si rimanda a tutte le riflessioni in materia di overruling).