Avv. Carlo Marchesini
(Cass. 2019.7.2.n. 17686, in www.cortedicassazione.it)
I soldi presi in prestito da una Finanziaria – giuridicamente distinta ma avente una filiale all’interno del Casinò, società capogruppo della Finanziaria stessa – soldi presi in prestito, si diceva, per giocare alla roulette, sono assoggettati alla disciplina dell’art. 1933 c.c. “Mancanza di azione nel gioco e nella scommessa”?
Vale a dire, ipotizzando che lo scommettitore non abbia pagato la successiva perdita al Casinò, la suddetta Finanziaria ha azione per ripetere la somma mutuata (ed erogata sulla base di un assegno in bianco dato in garanzia)?
Oppure essendo il mutuo strettamente collegato alla scommessa, la Finanziaria manca di azione ai sensi del predetto art.1933 c.c. in virtù della teorica del collegamento negoziale (simul stabunt, simul cadent)?
Secondo l’orientamento tradizionale ricorre questo istituto quando più negozi giuridici sono avvinti da una causa unica e sussiste una interdipendenza tra le varie prestazioni tale che si determina un fenomeno di assorbimento a livello causale: uno dei due negozi viene sostanzialmente privato della causa tipica a favore di un istituto negoziale oggettivamente unico.
In realtà la Suprema Corte chiarisce in primis come, a stretto rigore, non sia corretto tirare in ballo questo istituto; lo stesso presuppone un collegamento tra atti negoziali idonei a produrre effetti giuridici.
Il collegamento negoziale non viene invece in rilevo nel caso di un contratto di mutuo, da una parte, e la mancanza di azione in caso si gioco e scommesse, dall’altra.
Quest’ultima non è un negozio giuridico. Occorre parlare, più che di assorbimento, di nullificazione della causa del contratto di mutuo da parte della causa “scommessa”: la prima è del tutto annichilita dalla seconda.
Ciò avviene quando anche la società mutuante ha un interesse diretto alla scommessa e partecipa al rischio.
Nel caso esaminato, era stato invece dimostrato che la società Finanziaria non aveva partecipato al gioco, essendosi limitata a mutuare una somma di denaro con la quale lo scommettitore poteva fare quello che voleva: scommettere ancora, come poi fece, ma anche non scommettere.
La causa del contratto di mutuo era e restava autonoma, perché il mutuante non aveva in alcun modo assunto il rischio del risultato del gioco. Diverso nel caso in cui la somma mutuata fosse stata fornita dalla stesso Casinò: quest’ultimo avrebbe infatti avuto un interesse all’esito della scommessa e vi avrebbe partecipato direttamente.
Di nullificazione della causa, la Cassazione ha anche parlato in altra vicenda nella quale era stato offerto ad un Cliente un pacchetto turistico che prevedeva anche l’ingresso presso una nota casa da gioco.
Era previsto che il tour operator ricevesse dal Casinò una percentuale delle perdite del Cliente: ciò attraverso il rimborso delle spese di trasporto ed alloggio anticipate dal tour operator stesso. In questo caso, aveva accertato il Giudice, vi era la partecipazione del tour operator al rischio, perché il rimborso sarebbe avvenuto solo in caso di perdita del Cliente.
Sussisteva quindi la contaminazione a livello causale tra il contratto turistico e la scommessa: trovava correttamente applicazione l’art. 1933 c.c.