Dott. Antonio Zappia
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 18672 del 11 luglio 2019
Con la sentenza in commento le Sezioni Unite hanno deciso una questione di diritto che divideva le singole Sezioni della stessa Corte di Cassazione
1. La questione
Il confronto riguardava l’interpretazione dell’art. 1495 c.c., in particolare il comma 3, sulla prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi della cosa.
A un indirizzo maggiormente legato alla lettera della disposizione (“L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna […]”), che negava la capacità degli atti stragiudiziali di interrompere il decorso della prescrizione, ne corrispondeva un altro che sosteneva il contrario, rifacendosi alla disciplina generale della prescrizione, non espressamente esclusa dalla norma controversa.
2. Decisione della Corte
Le Sezioni Unite accolgono sostanzialmente quest’ultimo orientamento, puntualizzando che, al fine di interrompere lo speciale termine di prescrizione, è sufficiente che nell’atto di messa in mora sia manifestata la volontà di avvalersi della garanzia per vizi.
3. Motivi
La tesi contraria viene confutata facendo principalmente ricorso al criterio interpretativo sistematico.
3.1. Garanzia come diritto contrattuale
In primo luogo, osservano i Giudici, con il ricorso alla garanzia per vizi il compratore contesta un preciso inadempimento contrattuale del venditore. Su di questi vige infatti l’obbligo, tra gli altri, di “garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa” (art. 1476, n. 3, c.c.).
L’azione di garanzia e i rimedi previsti sono, perciò, strumenti afferenti al diritto dell’acquirente all’esatto adempimento della controparte. Rientrano nella disciplina sostanziale dei rapporti contrattuali.
Questa premessa generale serve per chiarire come non si stia discutendo dell’esercizio di un potere, come sostenuto dall’orientamento contrario, a cui la controparte sarebbe meramente soggetta e che giustificherebbe l’irrilevanza degli atti di intimazione; bensì, si tratti dell’esercizio di un diritto.
Sono, dunque, applicabili le norme in tema di costituzione, modificazione ed estinzione dei diritti; inclusa, in materia di prescrizione, l’efficacia interruttiva degli atti giudiziali e di “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”(art. 2943, comma 3, c.c.).
3.2. Lettera normativa
Anche l’argomento di interpretazione (strettamente) letterale viene respinto, poiché non è questo l’unico caso in cui il legislatore usa indifferentemente e atecnicamente le espressioni ‘azione’ e ‘diritto’ (a titolo di esempio, vengono citati l’art. 2943, comma 4, c.c., dove si parla prima di prescrizione dell’azione, poi del diritto, e l’art. 132, comma 4, del codice del consumo, in cui si parla di azione e di far valere i diritti in maniera indistinta).
Sempre sul piano letterale, invece, viene valorizzata la disposizione che prescrive l’irrevocabilità della scelta tra il rimedio della risoluzione e quello della riduzione del prezzo quando è fatta con la domanda giudiziale (art. 1492, comma 2, c.c.), lasciando aperta la possibilità di richieste in via bonaria.
3.3. Economicità del processo
Ciò giustifica anche un’altra ragione, di ordine socio-economico, nelle parole della Corte, a sostegno della decisione. Il venditore, una volta costituito in mora, potrebbe ragionevolmente adoperarsi per eliminare il vizio o risolvere la controversia in via stragiudiziale. Non sarebbe, così, necessario proporre la domanda giudiziale, con evidenti benefici in senso di celerità della composizione della lite ed economicità dei processi.
4. In sintesi
In conclusione, le Sezioni Unite definiscono la garanzia per i vizi della cosa venduta come un istituto inerente alla pretesa sostanziale del compratore a ricevere l’esatto adempimento, un aspetto del suo diritto contrattuale. Non vi sono ostacoli per l’applicazione delle norme generali e, quindi, per l’effetto degli atti stragiudiziali di costituzione in mora di interruzione del decorso del termine di prescrizione; purché il compratore renda noto alla controparte che sta lamentando un difetto rientrante nella garanzia suddetta. Ovviamente, se nel termine di un anno dall’atto interruttivo non ne intervengono altri, ai sensi dell’art. 2943 c.c., il diritto del compratore si estingue e il venditore è liberato.