Avv. Carlo Marchesini
Esiste, a ben vedere, una incompatibilità logica tra legittima segnalazione alla Centrale Rischi,da parte della Banca, e pagamento successivo del saldo debitorio da parte del Cliente.
I due concetti operano su piani diversi e paralleli. Non si intersecano mai.
Infatti delle due l’una.
O la Banca prova di aver svolto una preventiva e approfondita istruttoria circa gli indici sintomatici di una situazione di parainsolvenza (es. liquidità, capacità produttiva e reddituale, situazione del mercato in cui opera, ammontare complessivo del credito, sussistenza di procedure esecutive, di protesti o decreti ingiuntivi, avvenuto deposito o meno dei bilanci e relativo esame, complessive esposizioni verso il settore bancario); in questo caso la segnalazione in Centrale Rischi è pienamente legittima, qualora tale esame abbia dato un esito positivo.
Oppure l’Istituto di credito fallisce tale prova ed in questo caso la regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c. – così come da ultimo chiarita da Cass. S.U. n. 11748 del 3/5/2019 (in tema di mancato adempimento o inesatto adempimento) – sancisce la illegittimità del censimento.
La possibilità finiscono qui. La giurisprudenza di legittimità e di merito non richiedono alcun sovraccarico probatorio in capo al Cliente.
Nel primo caso è ovviamente del tutto irrilevante che, nel caso concreto, nonostante il conclamato peggioramento degli indici microeconomici dell’azienda, l’insolvenza non si realizzi in concreto per i più svariati motivi (es. realizzazione del pegno dato in garanzia, escussione della fideiussione, accollo di un terzo). L’impresa riesce a sopravvivere economicamente in qualche modo, ma non è più meritevole di ricevere credito da parte del sistema bancario. Non vi è alcuna contraddizione. Le due cose possono benissimo coesistere.
Nel secondo caso eventuali ulteriori elementi del raccolto probatorio, concordanti con il mancato svolgimento dell’istruttoria ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi, non sono comunque inutiliter dati. Gli stessi sono destinati quantomeno ad avere un riflesso in punto di profilazione delle spese legali secondo il principio di soccombenza, potendo confermare una particolare ed inescusabile mancanza di diligenza da parte della Banca.
La questione del pagamento “postumo” (attuato con risorse proprie, tempestivamente, senza il ricorso a garanzie reali o personali, come chiarito, magari in condizioni soggettive di non conoscenza circa l’avvenuta effettiva segnalazione a sofferenza), è senz’altro un importate strumento diagnostico circa (la conferma del)l’assenza dei presupposti per procedere all’appostazione a sofferenza del cliente; ma è, a ben vedere, inutile perché destinato a rispecchiare perfettamente la mancanza di prova dello svolgimento dell’istruttoria da parte della Banca.
Sono facce di una stessa medaglia.