Avv. Carlo Marchesini
(Cass. 2019/6/28 n. 17592, in www.ilforoitaliano.it)
La pronuncia in commento ribadisce la natura fondativa della responsabilità aquilana, vero e proprio collante di ogni forma di convivenza sociale. Da quelle più semplici a quelle più evolute.
Quando un membro della comunità subisce un danno, deve essere in qualche modo risarcito.
C’è questo in sostanza dietro la sentenza 17592/2019 che si occupa, nello specifico, di tutt’altro: “Bene fondi” ed alterazione dell’ordine cronologico dei pagamenti da parte di un istituto di credito.
La vicenda è un classico in tema di violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Un debitore emette un assegno bancario; prima del pagamento, toglie la provvista ed al creditore non resta che protestare l’assegno.
A stretto rigore, tutto apparentemente lecito. La Banca ha semplicemente eseguito un mandato del proprio cliente che ha dirottato tutti i suoi soldi in un altro conto; non ha assunto alcuna garanzia nei confronti del creditore.
Ma c’è un ma; e questo ma è rappresentato dalla atipicità della responsabilità extracontrattuale che dischiude una tutela risarcitoria al prenditore dell’assegno rimasto insoddisfatto.
La Corte, con la nota pronuncia 500/99, ebbe modo di precisare che l’art. 2043 c.c. è una generalklauselche fissa la struttura del fatto dannoso produttivo di conseguenze risarcitorie.
Tale struttura, ridotta all’essenziale, consiste in una condotta, almeno colposa, da una parte, ed in un evento dannoso non iure, dall’altra.
Ciò che interessa è che la condotta dell’agente abbia prodotto la lesione di una posizione giuridica altrui ritenuta meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, lesione non altrimenti giustificata (sempre Cass. 17.12.2009, n. 26561).
Riferito il requisito dell’ingiustizia al danno e non alla condotta, diventa risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell’ingiustizia, e cioè il danno arrecato non jure, ossia inferto in difetto di una causa di giustificazione e che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento.
E’ bene ribadirlo – perché qui è il fulcro del discorso – la lesione va declinata a qualsivoglia interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento interno oppure di quello comunitario (attraverso regolamenti o direttive self-executing), sia in maniera diretta (quando la legge detta ex professo una disciplina in materia) sia indiretta (quando la legge prende in considerazione tale situazione giuridica soggettiva sotto altri profili diversi da quelli risarcitori).
Occorre naturalmente anche un nesso causale che colleghi eziologicamente la condotta al danno conseguenziale all’evento lesivo (Cass. 17.12.2009, n. 26561, in www.cortedicassazione.it).
Abbiamo ora gli strumenti per cogliere tutti gli aspetti della sentenza in commento che si proiettano oltre la materia bancaria.
- L’interesse meritevole di tutela: Il divieto di alterazione dell’ordine dei pagamenti sancito dall’art. 35 R.D. 1736 del 1933. La banca deve pagare secondo l’ordine cronologico della presentazione dei titoli, a salvaguardia dell’interesse pubblico della correttezza e trasparenza del sistema bancario nel suo complesso e a tutela del creditore.
- La condotta almeno colposa: Non aver adottato, conformemente alla diligenza qualificata richiesta al bonus argentarius, forme di controllo e buone pratiche di scambio di informazioni aziendali volte ad assicurare la tempestiva trasmissione degli assegni bancari da una filiale all’altra (nel caso specifico lo sportello di traenza era diverso da quello di incasso; l’assegno aveva impiegato oltre 15 giorni a transitare dal primo al secondo, durante i quali il debitore aveva tolto la provvista;
- Il nesso causale: la condotta non iure della banca appena descritta è stata causa diretta ed immediata alla lesione del diritto di credito vantato dal prenditore dell’assegno.
La perfetta aritmetizzazione con la sentenza delle S.U. 500/1999 è realizzata e la responsabilità dell’Istituto di credito dichiarata.