Avv. Carlo Marchesini
(Cass. 17 luglio 2019, n. 19121, in www.cortedicassazione.it)
Ogniqualvolta un soggetto sia portatore di “interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla materia che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere” (Cass. n. 1580 del 01/06/1974, n. 9353 dell’8.6.2012), per ciò stesso quel soggetto diventa incapace di testimoniare ex art. 246 c.c.
Concretezza ed attualità dell’interesse, secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza, è sinonimo di “interessi giuridicamente rilevanti” ed in antitesi al concetto di “interesse di mero fatto” (rispetto in quale il teste è sì escutibile, anche se sottoposto ad un attento vaglio di attendibilità da parte del Giudice).
Concretezza ed attualità non significa che il soggetto in questione può testimoniare se questi due requisiti, per qualche motivo, vengono meno. La concretezza e l’attualità, è cioè la titolarità di interessi giuridicamente rilevanti, va considerata in astratto; senza che nessuna rilevanza possano avere vicende modificative o estintive successive come l’adempimento (che non esclude, ad esempio, la risarcibilità di danni ulteriori, come quelli lungolatenti) o la prescrizione (che è una eccezione in senso stretto rimessa alla volontà della parte) o ancora la rinuncia.
Ad esempio, ipotizzando che il testimone sia un terzo trasportato in un sinistro stradale, la circostanza che il danneggiante lo abbia già risarcito, non lo rende escutibile come teste nel giudizio intentato dal danneggiato principale.
Infatti il terzo trasportato, come accennato, potrebbe ancora, in quella sede, richiedere il risarcimento dei danni a decorso occulto o lungolatenti. A maggior ragione se il risarcimento non c’è ancora stato.
Secondo lo scrivente, inoltre, un mezzo di prova, destinato ad incidere sulla valutazione del Giudicante, quindi sulla verità processuale e, in definitiva, sull’esito del Giudizio, non può essere oggetto di accordi di nessun genere tra le parti e/o i terzi.
Ciò al fine di non alterare la natura e l’etica del processo civile, inteso come procedimento amministrativo legale volto all’accertamento di una situazione giuridica soggettiva.
Nel caso specifico analizzato nel presente articolo, la testimonianza inammissibile non è neanche necessaria in quanto il danneggiato può comunque giovarsi della presunzione di cui all’art. 141 Cod. Ass., che gli attribuisce il diritto ad essere risarcito dall’assicurazione del vettore a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro.