Prestazione estranee ai protocolli Asl. Evidenze scientifiche. Appropriatezza. Economicità dell’impiego delle risorse pubbliche.

Avv. Carlo Marchesini

(Cass. 3/4/2019, n. 9272 in www.ilforoitaliano.it)

Ai sensi del co.7 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 (Disposizioni in materia di tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza) “sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”. La norma disciplina i c.d. L.E.A.(livelli essenziali di assistenza), a carico del SSN anche se estranei ai protocolli dell’Asl.

Devono però ricorrere alcune condizioni: la appropriatezza, nel senso che deve esserci “corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente”; l’evidenza scientifica di un significativo beneficio, tenuto conto degli accertamenti strumentali eseguiti e della corretta diagnosi formulata, mentre non rilevano né una miglior attitudine del trattamento non protocollare a motivare psicologicamente il paziente, né il maggiore gradimento soggettivo del trattamento stesso; il rispetto, infine, del criterio della economicità dell’impiego delle risorse pubbliche, criterio che, implicando un continuo bilanciamento tra organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale ed il diritto alla salute, porta a preferire i trattamenti meno onerosi a fronte di una analoga efficacia.

Così ricostruito lo statuto del diritto al rimborso delle spese per trattamenti sanitari non erogati dal SSN, la Corte di Cassazione, rilevando un mero dissenso diagnostico senza alcuna deduzione di vizi logico-formali o devianze dalle nozioni della scienza medica o, ancora, affermazioni illogiche o scientificamente errate nella motivazione della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso conformemente ai precedenti sul tema (v. Cass. n. 6775 del 19/3/2018, n. 17244 del 22/8//2016).