Avv. Carlo Marchesini
La ricerca, lo studio e la applicazione innovativa degli strumenti di tutela della persona garantiti dall’ordinamento italiano ed europeo, permette di cogliere la dinamica evolutiva del diritto e di tutelare, nella maniera più avanzata, gli interessi dell’individuo, dell’impresa e delle altre comunità intermedie.
Il centro è sempre la persona, ma i risultati di questa ricerca sono evidenti e di non poco conto anche rispetto ad interessi di carattere squisitamente patrimoniali. Gli stessi si fondono e si confondono intorno all’essere umano.
Esemplificativo del discorso che si sta affrontando è il caso deciso da Trib. Fermo 14/3/2025, inedita, avente ad oggetto un ricorso per la nomina di un’amministrazione di sostegno nei confronti di una socia di minoranza di una società di capitali.
L’iniziativa processuale seguiva la impugnazione, da parte di quest’ultima, di una delibera assembleare per abuso del socio di maggioranza.
Questi fa approvare, con modifiche statutarie dirette, una delibera assembleare che elimina diritti speciali dei soci (diritto di prelazione inter vivos e diritto di gradimento mortis causa); in questo modo vengono pregiudicate le basi funzionali della società stessa, oltreché, naturalmente, i diritti individuali dei soci. In casi come questo è permesso il recesso dalla società ex art. 2473 c.c.
Da una parte il forte, che con la sua tracotante-abusività, fa e disfa ogni cosa nella società. Dall’altra la debole, che chiede che la sua fragile libertà di autodeterminazione venga tutelata perché ancora in suis.
Non si entra nel merito delle ragioni della abusività della delibera assembleare. Sul punto ci si limita a ricordare che, in generale, l’abuso ed eccesso di potere non sono di norma suscettibili di prova diretta, ma di una valutazione di tipo indiziario, presuntivo, nel rispetto dei canoni di gravità, precisione e concordanza (cfr., al riguardo, Cass. n. 26387/05) e che sussiste abuso di maggioranza, che si riverbera sull’annullabilità della delibera con la quale esso si è espresso, qualora il voto non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, perché volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure se sia il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli (Cass. n. 27387/05; n. 15942/07; n. 15950/07; n. 23823/07; n. 20625/20; sez. un., n. 2767/23).
Inoltre, il socio di maggioranza, nel caso che ci occupa, promuove anche, quale parente di 3 grado ex art 417 c.c., ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno alla socia di minoranza; ciò per poterne controllare e guidare le scelte, tenendola imprigionata nella società e negandogli la liquidazione della rispettiva quota.
Ciò sulla scorta della precedente esperienza verso altro socio, sottoposto ad analoga forma di tutela; la permanenza all’interno della società, in quel caso, era stata individuata, non inopinatamente, come utile e vantaggiosa forma di protezione per l’amministrato.
In questo caso, invece, il Giudice tutelare rigetta la domanda di nomina dell’a.d.s. ritenendo inconducente il materiale probatorio e offerto consistente nell’ascolto:
1) del figlio del socio di maggioranza, con il quale sussisteva la sopradetta controversia societaria;
2) dell’ex Avvocato della socia di minoranza che non avrebbe comunque potuto deporre ai sensi dell’art. Art. 51 Codice deontologico forense: “L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti. (Art. 51 Codice deontologico forense).
L’attuale collocazione dell’art 51 c.d.f. nel Titolo IV del Codice Deontologico Forense, fra i “Doveri dell’Avvocato nel Processo”, potrebbe inoltre indurre a ritenere che l’interesse tutelato dalla norma sia l’integrità (e la credibilità) del “processo” in quanto tale, piuttosto che l’effettività e la pienezza del diritto di difesa della parte assistita dall’avvocato, cosicché si potrebbe ritenere che il divieto posto dall’art. 51 c.d.f. sia assoluto e che l’avvocato non possa mai deporre su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale, salvo casi eccezionali”(Parere dal Foglio del Consiglio, pubblicazione informativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze del 31/5/2022;
3) del medico di famiglia chiamato a riferire sulle condizioni personali di salute della socia di minoranza, senza alcuna diagnosi e sulla base della mere congetture del richiedente circa una possibile trasmissione genetica di una malattia da cui era stata affetta la madre.
Quella descritta è un azione particolarmente aggressiva, di natura inquisitoria, fortemente invasiva e lesiva de Le vite degli altri.
Pur nella libertà di apprezzamento del Giudice, vanno evitati mezzi inutilmente invasivi della privacy e della dignità della persona, come messaggi Whatsapp, indiscrezioni o peggio maldicenze.
Il Giudice Tutelare, nel caso di specie, ha rilevato che l’interessata, in realtà, era apparsa durante il colloquio ex art. 407 c.c., II co. cosciente, consapevole, collaborante e aperta al colloquio senza necessitare di ulteriori sostegni.
Gli allegati litigi e contrasti talvolta intercorrenti con il compagno, con il quale vive da tre lustri, andavano ricondotti ad una normale dinamica familiare.
Centrale è la circostanza che la beneficiaria fosse economicamente autosufficiente e capace di gestire autonomamente il proprio patrimonio e, soprattutto, fosse contraria all’applicazione della misura. Non vi era alcuna menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo), né incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo).
Come da pacifica giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui l’interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore, il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione e che, pertanto, ove non sussistano rischi concreti di pregiudizio alla persona, si incorrerebbe in una violazione dei diritti fondamentali della persona, quali quello dell’autodeterminazione e della dignità personale dell’interessato (Cassazione n. 22602/2017).

