Clausole di esonero di responsabilità nei contratti assicurativi. L’omessa informazione di circostanze rilevanti per la valutazione del rischio.

Avv. Carlo Marchesini

Sovente impiegata nei contratti assicurativi è l’espressione “circostanze che potrebbero dar luogo ad un Reclamo risarcibile ai termini di polizza”. La loro omessa indicazione da parte dell’assicurato, al momento della stipula del contratto assicurativo, potrebbe dar luogo ad annullamento della stesso ai sensi dell’art. 1892 c.c.

In chiave critica si puo’ ritenere che l’espressione sconti però l’utilizzo di una perifrasi alquanto opaca. Bonne a tout faire. L’espressione è infatti: genericacompatibile con qualunque grado di sviluppo e serietà delle circostanze che preconizzerebbero un Reclamo, perché non può essere apprezzata in modo assoluto e certo, non essendo innestata su alcun criterio misurativo o funzionale obiettivo; costituisce una mera clausola di stile, priva cioè di alcun valore in quanto di carattere generale, indetermianata, decontestualizzata, quindi superflua e priva di qualsivoglia efficacia (cfr. Cass. 30.5.2008 n. 14563, GD, 2008, 33, 56). Prescinde cioè dalla peculiarità dell’atto in cui è inserita;

Essendo allora clausole di stile soltanto quelle espressioni generiche frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminazione rivelano la funzione di semplice completamento formale e la mancanza di un concreto contenuto volitivo riferibile al negozio posto in essere dalle parti […]. (Trib. Pescara 19.2.2009, in ilcaso.it) in definitiva, di autoesonero da responsabilità e, quindi, di “mero comodo” per l’assicuratore al fine di arretrare all’infinito l’area della copertura assicurativa.

In concreto, la formula è così ampia, dal punto di vista semantico, che gli exempla sono virtualmente infiniti. Cosa vuol dire in definitiva “circostanze che potrebbero dar luogo ad un Reclamo risarcibile ai termini di polizza”? Tutto e niente, perché niente impedirebbe di rendere rilevante anche la causalità remota: i.e. l’aver semplicemente assunto un incarico professionale, più o meno complesso, da cui derivano obbligazioni giustiziabili che potrebbero, in tesi, sfociare in contenziosi, anche pretestuosi o fantasiosi.

L’ingegno umano e la creatività non pone limiti al riguardo, spesso con pregiudizio alle limitate energie del sistema giudiziario; è fin troppo semplice e banale, per l’assicurazione, formulare la nuda allegazione che si sono verificate “circostanze che potrebbero dar luogo ad un Reclamo”. Inoltre, tale generica disposizione, da un punto di vista logico, si avvita su se stessa. Se anche fosse possibile, per un mero atto di violenza della ragione, distinguere tra circostanze che potrebbero dar luogo ad un Reclamo o quelle che invece non potrebbero dar luogo ad un Reclamo, si ritiene che, in ogni caso, non ci si potrebbe sottrarre ad una minima ed argomentata valutazione di verosimiglianza circa l’ idoneità e la non equivocità delle “circostanze” a dar luogo effettivamente ad un Reclamo.