TARI per B&B nel Comune di Perugia. Potenzialità ricettiva e mancato svolgimento dell’attività.

Avv. Carlo Marchesini, Avv. Gea Todini, Dott. Antonio Zappia.

L’art. 4, numero 4, del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) componente Tari, del Comune di Perugia, dispone testualmente che “Le strutture ricettive a gestione non imprenditoriale (Bed & Breakfast, affittacamere) sono assimilate all’utenza domestica. Per le predette categorie i componenti del nucleo familiare sono calcolati con riferimento ai dati anagrafici e alla potenzialità ricettiva, nel massimo di 6 componenti. Per i mesi in cui l’attività ricettiva non è svolta si tiene conto del solo nucleo familiare di colui che esercita l’attività. I dati relativi al periodo di attività e alla potenzialità ricettiva sono dedotti dallasegnalazione certificata di inizio di attività.

Cosa succede se nel periodo interessato l’attività ricettiva non viene svolta?

Se ciò dipende dalla inutilizzabilità oggettiva dell’immobile, è principio granitico della Corte di Cassazione che la Tari non vada pagata.

Ma qualora l’attività non venga meramente svolta, il contribuente deve in ogni caso pagare la Tari secondo la potenzialità ricettiva dedotta dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività?

Secondo Cassazione 19/8/2015, n. 16792, “rientra nella nozione di comune esperienza, salva prova contraria da parte del contribuente, […] che l’attività di Bed & Breakfast dà luogo ad un’attività di ricezione-ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti certamente differenti e superiori ad un’utenza residenziale”.

Un elemento obiettivo che dimostra che il B&B non ha prodotto più rifiuti della normale utenza domestica è il mancato svolgimento tout court dell’attività di ricezione.

Come dimostrarlo? Incrociando gli atti pubblici impositivi quali la Dichiarazione per il pagamento della Tassa di Soggiorno con i dati caricati nel Portale Turismatica della Regione Umbria.

Potrebbe così emergere il non svolgimento di attività ricettiva da parte dell’interessato per determinati mesi dell’anno (in base alla modulistica utilizzata fino al 2017) o per determinati trimestri dell’anno (in base alla modulistica utilizzata dopo il 2017).

In questo modo, il contribuente adempirebbe all’onere probatorio richiesto dalla citata sentenza della Cassazione n. 16792/2015, superando la presunzione della misura di potenziale utilizzo dedotta dalla Scia.

Per la quantificazione della Tari per attività ricettiva non professionale, il Comune di Perugia non ha adottato una apposita classificazione diversa dalla utenze domestiche o alberghiere, ma ha optato per la prima delle due, con dei contemperamenti presuntivi che, secondo i principi generali, ammettono la prova contraria.

Il raggiungimento di quest’ultima, la vittoria in un’eventuale contenzioso tributario e, quindi, l’opportunità di un ricorso fruttuoso alla Commissione Tributaria dipendono dalla presenza massiccia o meno di mensilità in cui l’attività è stata integralmente sospesa.

In mancanza di questa condizione, la definizione agevolata delle cartelle esattoriali è maggiormente conveniente. Perché la bilancia pende a favore della riduzione ad 1/3 delle sanzioni erogate.